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06/09/2010
I progetti. Nel segno della lieve entità
Lista di interventi complicata dalle eccezioni
L'autorizzazione paesaggistica semplificata scatta solo se l'intervento rientra tra i 39 contenuti nell'elenco allegato al Dpr 139/2010. Si tratta di interventi disparati: piccoli ampliamenti; demolizioni e ricostruzioni a parità di volume e di sagoma; opere riguardanti i prospetti e le coperture degli edifici; realizzazione o modifica di box pertinenziali; opere riguardanti le aree pertinenziali; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici. Non basta, però, scorrere l'elenco, perché in diversi casi sono indicate condizioni di cui è necessario tenere conto. La domanda di autorizzazione paesaggistica per un intervento che, pur compreso nell'elenco, non rispetta le condizioni previste, costringe, infatti, l'amministrazione a " passare" alla procedura ordinaria e a chiedere di integrare la documentazione. Per moltissimi interventi elencati l'iter semplificato è escluso quando la tutela paesaggistica deriva da un provvedimento di vincolo specifico e puntuale, e non da un vincolo soltanto "tipologico" (si tratta di quelli previsti dalla legge Galasso del 1985, poi riconfermati dall'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio: sponde dei mari, dei laghi e dei fiumi, boschi e foreste, parchi regionali e statali, monti sopra una determinata altezza, ecc). Per gli interventi di ampliamento, l'iter semplificato è inoltre escluso nei centri storici: zone A o equivalenti.
Per gran parte degli interventi, inoltre, l'autorizzazione se-mplificata è ammessa soltanto al di sotto di soglie prefissate: gli ampliamenti fino al 10% della volumetria originaria e al di sotto di 100 metri cubi ( e non gli ampliamenti successivi); le autorimesse al di sotto di 50 metri cubi (ma non le successive modifiche); le tettoie, i porticati, i chioschi e i manufatti simili aperti su più lati al di sotto di 30 metri quadrati; i manufatti accessori e i volumi tecnici al di sotto di 10 metri cubi; gli accessi pedonali e carrabili con larghezza non superiore a 4 metri; i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari con superficie inferiore a 18 metri quadri; le parabole satellitari condominiali e gli impianti centralizzati di condizionamento con superficie non superiore a un metro quadro e volume non superiore a un metro cubo (nessuna limitazione, invece, per gli analoghi impianti singoli); i pannelli solari, termici e fotovoltaici al di sotto di 25 metri quadri; i ricoveri per attrezzi agricoli al di sotto di 10 metri quadri. Infine, per qualche intervento l'iter semplificato è ammesso soltanto in presenza di determinate destinazioni d'uso: ad esempio, le tende solari per le attività commerciali e i pubblici esercizi, non per la residenza. Non è facile capire se un'unica domanda di autorizzazione semplificata possa essere presentata anche per realizzare contemporaneamente due o più interventi dell'elenco. Il regolamento non dice nulla al proposito, ma è evidente che un'eventuale richiesta dell'amministrazione competente di presentare più domande semplificate o, addirittura, una domanda ordinaria costituirebbe un aggravamento dei procedimenti non previsto dalle norme. In ogni caso, anche per un'unica domanda semplificata riferita a più interventi, la compatibilità paesaggistica viene valutata e riguarderà, ovviamente, l'insieme degli interventi. È auspicabile che l'esperienza porti in breve tempo, con la procedura indicata dal Dpr 139, a modificare l'elenco dell'allegato, togliendo di mezzo quelle restrizioni e condizioni di cui è assai difficile comprendere la logica.
IL SOLE 24ORE
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